CODICE DEONTOLOGICO S.I.A. - SIA Sistema Italiano Autodifesa Professional

Vai ai contenuti

CODICE DEONTOLOGICO S.I.A.

SIA INFO
 



 
 
CODICE DEONTOLOGICO DEL
Socio, Consulente e Istruttore SIA

 
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
SISTEMA ITALIANO AUTODIFESA PROFESSIONAL


Il presente Codice deontologico, approvato il giorno 29 Ottobre 2021 dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione Nazionale Sistema Italiano Autodifesa Professional rappresenta una raccolta di norme d’etica professionale, intesa come filosofia della pratica o come dottrina del comportamento, in grado di fornire ai singoli Consulenti, Formatori ed Istruttori SIA risposte alle problematiche eventualmente riscontrate durante lo svolgimento della loro attività professionale.
Il Codice contiene i principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ed il rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche e/o integrazioni, recante la Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
Sempre in ottemperanza alle prescrizioni di cui al predetto D. Lgs. n. 231/2001 sarà istituito un Organismo di Vigilanza e Controllo (di seguito anche solo “O.D.V.” o “Organismo di Vigilanza”) dotato della necessaria autonomia di poteri di iniziativa e controllo, diretto interlocutore del Consiglio Direttivo dell’Associazione. All’anzidetto Organismo di vigilanza, inter alia, viene conferito il compito di vigilare sul corretto funzionamento e sull’effettiva osservanza del presente Codice.
Il Codice viene considerato strumento determinante per le relazioni con i soggetti terzi che si troveranno ad intrattenere rapporti, a qualsivoglia titolo, ragione o causa, con l’Associazione e andrà applicato, senza eccezione di sorta, a tutte le attività poste in essere dall’Ente, nonché a tutti i Soci, i collaboratori, i consulenti, i partner che si adoperano per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità prefissate dallo stesso.
Gli Associati, dunque, oltre ad adempiere e conformarsi ai doveri di trasparenza, lealtà, correttezza e buona fede, stabiliti in via generale ex lege, devono attenersi scrupolosamente al dettato dei precetti contenuti nel presente Codice, oltre a quanto già sancito nello Statuto.
L’attività dell’Associazione è libera e fondata sull’autonomia, sulle competenze e sull’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel pieno rispetto dei principi di buona fede, affidamento del pubblico e della clientela, dell’ampliamento e della specializzazione dell’offerta dei servizi e della responsabilità del professionista.

 
ARTICOLO 1 – GENERALITÀ’
Ai sensi del presente Codice etico sono vietati tutti i comportamenti che, pur essendo attuati nel rispetto formale delle sue disposizioni, ne vadano – direttamente od indirettamente – a violare la sostanza e, comunque, conducano a risultati incompatibili con le disposizioni in esso contenute.
Ove anche una sola delle disposizioni del Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nelle procedure o nei Regolamenti Interni dell’Associazione, sarà il Codice Etico a prevalere, in qualunque ipotesi. In nessun caso il perseguimento dell'interesse dell’Associazione o il conseguimento di un vantaggio per la stessa o il singolo Associato potrà giustificare l'adozione di un comportamento illecito o comunque in contrasto con i principi contenuti nel presente Codice.

 
Ogni Socio prende visione ed accetta quanto statuito nel presente Codice, e – del pari – manifesta il proprio reale e fattivo impegno a non ostacolare, in nessun modo e per nessuna ragione, le attività degli organi preposti alla salvaguardia della sua effettività.

 
ARTICOLO 2 - CODICE DEONTOLOGICO
1. Il Codice deontologico della professione di Consulente, Formatore e Istruttore SIA costituisce l’insieme dei principi e delle regole etiche alle quali ogni professionista deve attenersi nell’esercizio della propria attività.
2. L’inosservanza delle presenti prescrizioni costituisce mancanza nell’esercizio della professione, sanzionabile ai sensi di legge.

 

ARTICOLO 3 - LA PROFESSIONE
1. La professione di Consulente, Formatore e Istruttore SIA, ricompresa fra quelle intellettuali di cui alla Legge 14 gennaio 2013, riveste funzione sociale di pubblica utilità e si fonda sul principio della indipendenza dell’esercente da qualsiasi forma di sottomissione o di condizionamento esterno.
2. I rapporti professionali del Consulente e Istruttore SIA sono perciò basati sulla fiducia e sulla sicurezza nell’agire in scienza e coscienza.


ARTICOLO 4 - L’ESERCIZIO PROFESSIONALE
1. L’esercizio della professione di Consulente, Formatore e Istruttore SIA è improntato a criteri di correttezza, di lealtà, e di riservatezza sulle notizie ed informazioni delle quali sia venuto a conoscenza.
2. il Consulente, Formatore e Istruttore SIA deve vigilare ed accertarsi che il personale alle proprie dipendenze, i collaboratori ed i praticanti osservino i medesimi principi e si ispirino agli stessi criteri, nel rispetto della normativa sulla privacy al momento vigente.

 
ARTICOLO 5 - IL SEGRETO PROFESSIONALE
1. Il Consulente, Formatore e Istruttore SIA non possono divulgare notizie di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio della professione e deve mantenere la riservatezza sugli incarichi trattati.


ARTICOLO 6 - TITOLI PROFESSIONALI
1. Il Consulente e Istruttore SIA è tenuto a qualificarsi con il proprio titolo, in modo idoneo e tale da evitare qualsiasi equivoco.
2. Il titolo professionale da utilizzare è quello definito al Regolamento Art. 3


 
ARTICOLO 7 - AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
1. Il Consulente, Formatore e Istruttore SIA sono tenuti a curare il proprio aggiornamento e formazione professionale in relazione al progredire delle innovazioni tecniche, tecnologiche e scientifiche nonché curare quello dei propri collaboratori e praticanti; con riguardo a questi ultimi dovrà altresì assicurarne la formazione, assecondandone gli interessi professionali, in un corretto rapporto fra docente ed allievo.
Il Consulente, Formatore e Istruttore SIA sono tenuti ad effettuare aggiornamenti annuali pari a 24 ore di corsi professionalizzanti svolti all'interno dell'Associazione.

ARTICOLO 8 - STRUMENTI PREDISPOSTI PER L’ACCERTAMENTO DELL’OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
  • Comitato Scientifico e Consiglio Direttivo per la definizione dei Percorsi Formativi;
  • Consiglio Direttivo per la definizione dei criteri di verifica delle attività formative sostenute;
  • Soci SIA mediante dimostrazione delle attività formative sostenute, con documentazione di supporto (attestati e/o crediti formativi).

 
ARTICOLO 9 - DECORO PROFESSIONALE
1. Il Consulente, Formatore e Istruttore SIA devono tenere un comportamento consono al ruolo sociale ricoperto ed alla dignità della professione cui appartiene, ponendo in essere ogni opportuna cautela per evitare di arrecarvi discredito.
2. Non deve utilizzare la propria posizione professionale e le cariche ricoperte per conseguire indebiti vantaggi o per assicurarne a propri familiari od a soggetti terzi; non deve inoltre accettare ed offrire regalie per conseguire o riportare favori , appoggi e benefici non dovuti.
3. Nell’assunzione di incarichi professionali deve mantenere indipendenza economica dal committente.
4. Non deve cercare di sostituirsi ad altri colleghi che siano già titolari del medesimo incarico professionale, salvo ciò non venga esplicitamente richiesto dal committente ed in tale caso deve accertarsi che l’incarico precedente sia stato regolarmente revocato.

 
ARTICOLO 10 - ETICA ECOLOGICA
1. Il Consulente, Formatore e Istruttore SIA sono tenuti a rispettare, nell’esercizio della propria attività professionale, i principi di bioetica e quelli miranti nella difesa ambientale e biologica, evitando di partecipare a programmi ed azioni che possano provocare l’insorgere o l’aggravare dello squilibrio ambientale, le alterazioni delle risorse naturali, la sofferenza ad animali o lesioni alle piante.

 
ARTICOLO 11 - RAPPORTI CON LA CLIENTELA
1. L’incarico professionale attribuito al Consulente, Formatore e Istruttore SIA è un contratto d’opera intellettuale in base al quale il professionista, dietro compenso, assume una obbligazione di mezzi e non di risultato in favore del committente.
2. Quando ragionevolmente possibile, il Consulente, il Formatore e l'Istruttore SIA devono definire preventivamente ed in forma comprensibile per il cliente i contenuti ed i termini della propria prestazione professionale ed i relativi compensi, che debbono essere equamente proporzionati alla quantità e qualità dei servizi prestati, nel rispetto delle norme professionali e delle tariffe al momento vigenti, minime od orientative che siano.
4. Il professionista deve astenersi dal prestare la propria attività professionale quando ritenga di non avere una adeguata competenza in materia ed in presenza di conflitto di interessi con il proprio cliente, in caso dubbio il Consulente, il Formatore e l'Istruttore SIA possono chiedere parere in merito al Comitato scientifico dell’Associazione.

 
ARTICOLO 12 - SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
1. Nello svolgimento degli incarichi affidati il Consulente, il Formatore e l'Istruttore SIA devono operare, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle norme deontologiche, per tutelare nel migliore dei modi l’interesse del committente.
2. Il professionista che recede dall’incarico senza completarlo è tenuto a prendere i necessari provvedimenti
e le dovute cautele per non creare danno e disagio al committente.
3. Il professionista ha l’obbligo di restituire, a richiesta del committente, la documentazione da questo ultimo fornita relativa alle pratiche trattate, nonché tutte le informazioni connesse.

 
ARTICOLO 13 - ASSICURAZIONE
1. Il Consulente, il Formato e Istruttore SIA risponde degli eventuali danni cagionati alla propria clientela nell’esercizio della professione, a tal fine è tenuto a stipulare un idoneo contratto d’assicurazione, con massimali di polizza proporzionati all’entità ed al valore delle pratiche curate e dei servizi resi.

 
ARTICOLO 14 - ESERCIZIO PROFESSIONALE IN FORMA ASSOCIATA
1. In base alla Legge 14 gennaio 2013, il Consulente, il Formatore e l'Istruttore SIA possono svolgere la propria attività in forma associata e societaria, con il divieto di partecipare a società di capitali od a società composte da non professionisti.
2. Alle società ed associazioni professionali si applicano le norme e gli obblighi professionali, previdenziali e deontologici vigenti per i professionisti singoli.

 
ARTICOLO 15 - RAPPORTI CON I COLLEGHI
1. I rapporti con i colleghi debbono essere improntati a reciproco rispetto, lealtà, correttezza, cordialità, collaborazione e solidarietà, comunque a sostegno dell’autonomia della professione da ogni influenza o  condizionamento esterno; costituisce grave mancanza professionale venire meno ai predetti principi allo scopo di trarre per sé o per altri un ingiusto vantaggio o per arrecare ad altri un danno ingiusto.
È condizione aggravante l’inosservanza dei doveri di cordialità e correttezza nei rapporti con i colleghi da parte di Agrotecnici che ricoprano cariche elettive all’interno della categoria.
2 Il Consulente, il Formatore e l'Istruttore SIA deve, nei limiti di ragionevolezza, evitare l’insorgere di liti e conflitti; quando questi risultino inevitabili dovrà operare con obiettività e saggezza per risolverli bonariamente e, dove ciò non risulti possibile, dovrà comunque comportarsi con rettitudine, rimettendosi al giudizio degli organi superiori o giurisdizionali.
3. Quando il Consulente, il Formatore e l'Istruttore SIA sia in lite con un collega per motivi professionali deve, prima di avviare qualsiasi azione, chiedere al Presidente dell’Associazione eseguire un tentativo di conciliazione; nel caso l’altro professionista sia iscritto ad una diversa Associazione, Associazione professionale, Ordine o Collegio, l’arbitro conciliatore sarà indicato dai due Presidenti di comune accordo.

 
ARTICOLO 16 - PUBBLICITA’
1. Il Consulente, il Formatore e l'Istruttore SIA può utilizzare forme pubblicitarie non comparative, volte ad informare il pubblico sui servizi e sulle prestazioni offerte e sulle specializzazioni proprie del professionista; in ogni caso la pubblicità non deve essere né laudativa né enfatica, ma corretta e veritiera nell’esposizione.

 
ARTICOLO 17 – SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO
L’efficienza e l’efficacia del sistema di controllo interno apprestato dall’Associazione sono condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività d’impresa, in coerenza con le regole ed i principi racchiusi nel presente Codice.
Tutti i destinatari di quest’ultimo sono parimenti chiamati ad assicurare il miglior funzionamento possibile del detto sistema di controllo e, quindi, a concorrervi, garantendo il rispetto di tutti gli adempimenti da parte dell’utenza e monitorando la qualità dei servizi erogati.
Nell’ambito del sistema di controllo interno particolare rilievo rivestono la corretta definizione di compiti e responsabilità, con una coerente impostazione delle deleghe operative e l’affidabilità dei dati contabili e gestionali.
Tutti gli Associati e i collaboratori dell’Associazione avranno l’obbligo di comunicare tempestivamente al superiore gerarchico e/o al referente funzionale l’insorgere di potenziali situazioni di conflitto dell’interesse proprio con quello dell’Associazione; detta segnalazione è richiesta anche nei casi dubbi.
I destinatari del Codice assicurano la massima riservatezza di tutte le informazioni acquisite o elaborate in
funzione o in occasione dell’espletamento delle proprie funzioni.
Il Consiglio Direttivo dell’Associazione promuove la cultura dei controlli.

 
ARTICOLO 18 – UTILIZZO DEI FONDI E FINANZIAMENTI
L’Associazione si impegna a perseguire un quanto più possibile efficace, efficiente e lungimirante utilizzo delle risorse umane e finanziarie a propria disposizione. Al fine anzidetto i Soci si impegnano a garantire che le risorse finanziarie di solidarietà saranno utilizzate secondo il criterio della buona gestione per fini conformi a quelli indicati nello statuto.
La destinazione dei fondi deve essere chiaramente esplicitata e legata alla prosecuzione dell’attività dell’Associazione o alla realizzazione di specifici progetti.
I risultati dell’attività posta in essere attraverso l’utilizzo delle risorse dell’Associazione devono essere resi noti alla collettività tramite idonea pubblicità.

 
L’Associazione Nazionale "Sistema Italiano Autodifesa Professional" si impegna ad accettare fondi finalizzati al sostegno dell’Associazione e degli specifici progetti dalla stessa ideati e condotti in maniera del tutto autonoma ed indipendente: liberalità incondizionate e fondi ad hoc per lo svolgimento di attività predeterminate.
Ove venga accertato o pubblicamente reso noto, il coinvolgimento (anche solo probabile) di finanziatori dell’Associazione in situazioni eticamente riprovevoli, quest’ultima si impegna affinché i finanziamenti accettati siano soggetti ad un controllo ancor più attento e scrupoloso da parte degli Organi direttivi, ciò a garanzia dell’indipendenza e della trasparenza dell’Associazione.
In tali predetti casi, in particolare, la procedura di attribuzione del finanziamento, nonché la scelta sull’utilizzo del medesimo, saranno attuati dal Consiglio Direttivo sotto la vigilanza e sentito il parere del Supervisore etico il quale dovrà dare apposita informativa sul finanziamento stesso e sul suo impiego alla prima Assemblea dei soci.

 
ARTICOLO 19 – FORMAZIONE PROFESSIONALE
Muovendo dalla considerazione che la qualità delle risorse umane costituisce un patrimonio di importanza fondamentale per la vita, la crescita e lo sviluppo dell’Associazione, oltre quanto stabilito dalla normativa generale, i destinatari del Codice curano il costante aggiornamento del livello delle proprie conoscenze acquisite, avendo precipua cura della formazione culturale ed etico - deontologica.
Il Consiglio direttivo è l’Organo deputato a valutare l’ammissione di nuovi Soci in seno all’Associazione. Nella predetta procedura di ammissione ci si atterrà a quanto, da ultimo sancito a livello normativo, dall’articolo 5, comma 1, lettera e) della Legge 14 gennaio 2013 n. 4, ovvero, prestando particolare attenzione ai titoli di studio necessari per esercitare le attività professionali oggetto dell’Associazione, all’obbligo degli Associati di procedere all’aggiornamento costante e alla predisposizione di idonei strumenti atti ad accertare l’effettivo assolvimento di tale obbligo.
Nel valutare la sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell’ammissione all’Associazione (i.e. titoli di studio, esperienza formativa, lavorativa e professionale), in particolare, verranno seguite le linee guida già adottate dal SIA in materia professionale, ovvero, in funzione dei vari specifici settori verranno effettuati corsi professionaliuzzati inerenti al seguente elenco non esaustivo; l'elenco aggiornato è disponibile sul sito nella sezione "SETTORI":

  • prevenzione incendi in ambiente urbano ed extra-urbano
  • primo soccorso con BLS-D
  • utilizzo del tourniquet in ambito civile e militare
  • gestione emergenze ambientali (terremoti, alluvioni, incendi ecc.)
  • tecniche di survival
  • gestione comunicazioni radio
  • tecniche di tiro operativo
  • tecniche di difesa personale e di autotutela per singoli e gruppi di persone
  • anti-bullismo
  • autodifesa donna
  • sicurezza sociale

 
ARTICOLO 20 – ORGANIZZAZIONE DI ATTIVITÁ DI FORMAZIONE ED INFORMAZIONE. CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI
Nell’organizzazione di convegni e congressi nonché di ogni altra attività di formazione ed informazione uno o più settori specifici promossi dall’Associazione, l’Associazione si impegna a rispettare quanto statuito dal presente Codice.
L’obiettivo esclusivo dell’organizzazione e della partecipazione a convegni, congressi, seminari e ogni evento formativo deve essere quello dello sviluppo di attività di settore, dalla volontà di orientare, formare ed informare i professionisti aderenti all’Associazione in uno o più settori specifici promossi dall’Associazione e di promuovere e diffondere le predette tematiche.

 

 
Naturalmente, l’invito alla partecipazione alle attività di volta in volta organizzate sarà sempre rispondente all’esistenza di una specifica attinenza tra la tematica oggetto della manifestazione congressuale ed i soggetti partecipanti.
Le manifestazioni organizzate direttamente od indirettamente dall’Associazione si terranno in località, sedi e con modalità la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico ed organizzativo.
L’Associazione Nazionale Sistema Italiano Autodifesa Professional, a tal fine, garantisce un effettivo e proficuo raccordo e collaborazione tra la propria sede principale, quelle secondarie e i vari Centri affiliati, presenti su tutto il territorio nazionale.
L’eventuale presenza di partner commerciali deve essere giustificata dalla attinenza tra la tematica oggetto della manifestazione congressuale e l’attività svolta dai predetti partner; essa – inoltre - deve risultare da specifici accordi contrattuali risultanti in fase di pianificazione dell’evento.

 
ARTICOLO 21 – MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL CODICE
Il presente Codice sarà periodicamente fatto oggetto di apposita verifica e, se del caso, di aggiornamento e
revisione da parte del Consiglio Direttivo e dell’Organismo di Vigilanza dei quali l’Associazione è dotata.


.
copyright 2012-2024 - c.f. 92096570517
Torna ai contenuti