l'art.718 per il personale militare - D.P.R. 15 marzo 2010 nr.90 - SIA Sistema Italiano Autodifesa Professional

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l'art.718 per il personale militare - D.P.R. 15 marzo 2010 nr.90

Giurisprudenza



Art. 718 Formazione militare:

1. Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacità psicofisiche, sottoponendosi agli accertamenti sanitari previsti dal capo II del titolo II del presente libro, per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli.



2. Egli deve:

a) tendere al miglioramento delle sue prestazioni al servizio delle Forze armate attraverso la pratica di attività culturali e sportive;

b) porre interesse alle vicende presenti e passate del corpo cui appartiene.




3. L'Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA I Reparto Personale SMD - FORM 003



di seguito la versione integrale del D.P.R.:


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